Costituzione federale della Confederazione Svizzera; Art. 108 & 109

Nel 2023 si celebrano i 175 anni della Costituzione federale svizzera. Un buon motivo per dare un'occhiata più da vicino alla Costituzione.


La casa di proprietà è diventata inaccessibile per molti e gli affitti sono in forte aumento.

A) Gli articoli 108 e 109 non vengono applicati con sufficiente coerenza?

B) Il sostegno statale all'edilizia abitativa è conforme alla Costituzione o sono necessarie misure aggiuntive? 

C) In caso affermativo, come dovrebbero essere finanziate queste misure?


Queste considerazioni possono portare a ulteriori domande:

D) Qual è il modo più efficiente per promuovere la proprietà della casa?

E) Come possiamo evitare che i capitali stranieri facciano salire i prezzi degli immobili?

F) Qual è il modo più efficiente per promuovere le cooperative edilizie?

G) L'affitto dovrebbe essere un'attività indipendente per garantire la trasparenza dei profitti?

H) Il programma di promozione dell'edilizia abitativa può essere finanziato con un'imposta del 5% sugli affitti e sul valore figurativo degli affitti? (Le attuali imposte sui profitti e sul reddito da locazione non sarebbero più applicabili).

I) Come possiamo prevenire lo spreco di alloggi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'aspetto climatico del consumo di alloggi?


Queste riflessioni vi interessano? Allora vi invito a seguirmi su Twitter. Nella discussione sul valore locativo figurativo, mi impegno per una riforma fiscale equa e sensata in termini di politica climatica. Twitter, @StefanDrack



Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà


1 La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.

2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.


Art. 109 Settore locativo

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.